Nei giorni scorsi sono giunte, presso la sede di U.Di.Con, molte segnalazioni che riferivano di innumerevoli avvisi di pagamento ricevuti dagli utenti per contributi consortili, nella specie contributi di bonifica per terreni e contributi di bonifica per fabbricati. Dopo un’attenta analisi, l’Unione ne ipotizza la legittimità della richiesta.
Affinché il Consorzio sia legittimato a pretendere il contributo consortile, non è infatti sufficiente la sola inclusione dell’immobile nel
comprensorio di bonifica, ma, in base alla legge in materia, è anche necessario che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato-contribuente. Da ciò, secondo U.Di.Con. ne deriva che i contributi consortili, quali
quote di partecipazione al costo di opere di bonifica a carico dei proprietari consorziati, sono dovuti SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui portino al consorziato-contribuente dei benefici specifici. Il contributo inoltre dovrà anche essere proporzionale a tali benefici.
Allo stato, non sarebbe stato riscontrato alcun reale incremento di valore dei fondi e degli immobili determinati dalle opere di bonifica o dalla loro manutenzione.
Inoltre, si fa presente che, sempre in base alla normativa, non è più sufficiente l’adozione del “piano di classifica” che ingenerava una “presunzione
giurisprudenziale di vantaggiosità” dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio. In sostanza il vantaggio non può essere presunto ma è necessario che il Consorzio stesso fornisca la prova del beneficio nei confronti dei contribuenti derivanti dalle attività svolte.
In mancanza di tale prova, per U.Di.Con. è chiaro che gli avvisi di pagamento risultano essere totalmente infondati ed illegittimi.
U.Di.Con ha dunque chiesto al Consorzio stesso, di poter visionare le documentazioni di tutte le attività svolte.



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