Il bullismo e cyberbullismo diventano, giorno dopo giorno, fenomeni sociali estremamente preoccupanti, che hanno raggiunto una crescente diffusione tanto da rappresentare ormai una situazione di emergenza e pericolosità, diffusa tra i giovani ma anche, purtroppo, nei confronti di categorie fragili.
Possiamo individuare il bullismo come l’insieme di tutte quelle azioni finalizzate a prevaricare su altre persone, considerate più deboli. La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, a marzo 2019, parlando di bullismo e cyberbullismo sostenne che «La definizione del fenomeno si basa su tre condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione». Nel corso degli anni, purtroppo, è stato dimostrato ampiamente come la scuola non sia l’unico luogo nel quale si verificano situazioni ascrivibili come atti di bullismo, ma che questi si verificano in tutti i luoghi di aggregazione sociale. E se in un primo tempo si era focalizzato il fenomeno come dilagante tra bambini e adolescenti, la cronaca ha confermato che non sempre le vittime siano in queste categorie.
In ogni caso, infatti, al di là delle varie forme di prepotenza, il bullismo assume sempre le caratteristiche dell’intenzionalità, della durata nel tempo, della disuguaglianza tra bullo e vittima, dell’isolamento della vittima e del danno per l’autostima che essa subisce.
Recenti dati hanno svelato come il 15 per cento degli adolescenti almeno una volta nella vita è stato vittima di bullismo e di cyberbullismo. Le vittime sono per lo più ragazze e intorno agli 11 anni.
Dati che non fanno emergere significative differenze tra le regioni. Si va dal 13 per cento di bullismo in alcune regioni del sud Italia al 18 per cento nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Al contrario, una percentuale del 12% per il cyberbullismo, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e il 16% nelle regioni Campania, Puglia e Sicilia.
Incredibilmente, anche in base agli elementi raccolti da U.Di.Con, questi fenomeni sono ampiamente sottovalutati, nonostante siano finiti per essere una rappresentazione di malessere sociale che sfocia sempre di più in sintomatologie depressive.
Se il bullismo è fenomeno già ampiamente conosciuto, di nuova generazione è il cyberbullismo. Siamo di fronte ad una forma di bullismo on line messo in atto da una o più persone che utilizzano varie forme di contatto elettronico, soprattutto social network. Rispetto al bullismo, il cyberbullismo ha elementi ancora più pericolosi poichè ciò che viene espresso in rete, resta in rete. Quindi di fatto finisce per essere un fenomeno pervasivo e inarrestabile con effetti psicologici, sulla vittima, a dir poco devastanti.
Ma come si comporta il legislatore? La legge 29 maggio 2017, n. 71, ha affrontato il delicato tema del cyberbullismo introducendo nuove disposizioni a tutela dei minori che ne sono vittime. La legge inoltre consente, previa richiesta, di ottenere la cancellazione dei contenuti di bullismo. E’ pur sempre un primo passo anche se, per i giuristi, sarebbe stato preferibile inserire la fattispecie nell’ambito della disciplina generale del codice penale. Per quanto riguarda il bullismo, incredibilmente, non esiste ancora una definizione rilevante, né tantomeno finora è stato configurato un reato specifico. Una lacuna che si intende colmare con una proposta di legge dello scorso anno.
In base a tale proposta, all’articolo 1, si prevede l’introduzione dell’articolo 612-bis1 del codice penale che concerne specificatamente i reati di bullismo e cyberbullismo con una pena della reclusione da uno a sette anni per chiunque “con condotte reiterate, mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori o diffamatori o ogni altro atto idoneo intimidisce, minaccia o molesta taluno, in modo da porlo in stato di grave soggezione psicologica ovvero da isolarlo dal proprio contesto sociale” e la pena della reclusione da due a otto anni se i medesimi fatti sono commessi “mediante la rete internet o la rete di telefonia mobile”.
L’articolo 2 aumenta l’importo della contravvenzione prevista dall’articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori. L’articolo 3, infine, reca una delega al Governo per l’adozione di misure di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso l’individuazione di risorse finanziarie adeguate.
Per ogni ulteriore informazione e sostegno, gli sportelli U.Di.Con sono disponibili.
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